Art. 1.

      1. Dopo il comma 4 dell'articolo 2 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, è inserito il seguente:

      «4-bis. Allo straniero che risiede regolarmente e stabilmente in Italia da almeno cinque anni è riconosciuto l'elettorato attivo e passivo nelle elezioni amministrative e nelle altre elezioni locali, nonché il diritto di partecipare alle consultazioni referendarie indette dagli enti locali».